TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 15.
(Disposizioni in materia di alimenti per animali).
      Soppresso.
      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare.  
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo può modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale.

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Art. 15-bis.
(Applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
        1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della medesima direttiva.
Art. 16.
(Disposizioni per la tutela dei consumatori).
Art. 16.
(Disposizioni per la tutela dei consumatori).

      1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

 
      2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:  

          a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

 

          b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

 

          c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

 

          d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;


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          e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.  

      3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

 
      4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.  
      5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  
      6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».